La responsabilità degli amministratori nella Società per Azioni, può essere richiamata verso:
- Società;
- Creditori;
- Singoli soggetti, cioè soci e terzi.
Per quanto riguarda la responsabilità verso la società
La responsabilità degli amministratori verso la società è di tipo contrattuale, per l’inadempimento degli obblighi di corretta amministrazione sanciti dalla legge e dallo statuto, distinguiamo:
- Negligenza;
- Imprudenza;
- Imperizia, non si assumono tutte le informazioni necessarie.
Gli amministratori hanno una responsabilità solidale, in quanto in capo ad essi vi è un dovere di vigilanza sull’operato degli altri amministratori, tuttavia questi potrà liberarsi dalla responsabilità solidale qualora dimostri di essere estraneo all’atto compiuto.
L’azione di responsabilità può essere promossa dell’assemblea ordinaria, o del collegio sindacale quando siano favorevoli i 2/3 dei sindaci. L’assemblea può optare per due scelte:
- Può decidere di revocare l’amministratore con contestuale nomina di nuovi amministratori;
- Può votare la rinuncia all’azione per transazione con gli amministratori (accordo bonario), tale transazione può essere impedita dai soci che rappresentano 1/5 del capitale sociale.
Verso i creditori
Può essere promossa quando:
- Gli amministratori violano gli obblighi di corretta gestione del patrimonio;
- Il patrimonio sociale è insufficiente al soddisfacimento dei creditori.
Nel caso in cui la società rinuncia all’azione verso l’amministratore, ciò non impedisce al creditore di agire. L’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni e trova applicazione soprattutto nel fallimento.
Verso singoli soggetti
Può essere promossa quando:
- Gli amministratori compiono un atto illecito nell’esercizio o in occasione del loro ufficio;
- Gli amministratori provocano un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo.
Per esercitare tale azione, i soggetti devono dimostrare il dolo o la colpa degli amministratori ed il nesso di casualità con il danno subito.